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L’EDILIZIA ACROBATICA: NOZIONE E CARATTERISTICHE
Significato
L’edilizia acrobatica consiste in una serie di tecniche che provengono dall’arrampicata e dalla speleologia e che vengono applicate nel settore della manutenzione e dell’edilizia.
Queste tecniche si stanno sempre più diffondendo in Europa, e spesso costituiscono la soluzione migliore per fare manutenzione e per ridurre i tempi e i costi dei lavori.
Le piattaforme aeree, i ponteggi e le impalcature vengono sostituite da funi di sicurezza.
Naturalmente l’edilizia acrobatica per la sua natura richiede la presenza di lavoratori edili altamente qualificati.
Questi anziché lavorare su strutture tradizionali operano tenendosi agganciati a delle funi per compiere lavori in verticale. C’è dunque bisogno in questi casi di individui esperti di alpinismo, atletici e con un ottimo autocontrollo, che vengono utilizzati dopo aver svolto specifici corsi per lavori su corda e in quota.
Diversi sono i dispositivi di protezione individuale di cui devono essere forniti questi lavoratori quando svolgono lavori di edilizia acrobatica:
- corde e funi con moschettoni;
- imbragatura di sicurezza;
- guanti;
- casco;
- idonee scarpe antinfortunistiche;
Campo di applicazione dell’edilizia acrobatica
Il suo campo di applicazione consiste nei seguenti utilizzi:
- pulizia di facciate e vetrate;
- sostituzione e pulizia di grondaie di scolo;
- lavori in quota;
- lavori sulle facciate degli edifici;
- lavori su coperture e tetti;
- installazione della “linea vita” (che è un dispositivo di ancoraggio diventato obbligatorio per la sicurezza di questa classe di lavoratori) e altri sistemi anti-caduta;
- installazione di dissuasori per piccioni.
- la messa in sicurezza di edifici pericolanti alla tinteggiatura di facciate, per le opere idrauliche;
- le riparazioni delle canne fumarie e tanto altro.
Quali sono i vantaggi dell’edilizia acrobatica
Vediamo quali sono i vantaggi dell’edilizia acrobatica:
- un notevole risparmio di tempo in mancanza della necessità di assemblare le impalcature così come per la loro rimozione;
- si risparmia sul noleggio dei ponteggi, che è una delle voci di costo che maggiormente pesa sul preventivo di un’opera edile;
- inoltre, in caso di maltempo non ci sono costi aggiuntivi per il protrarsi del noleggio dell’impalcatura;
- si punta quindi sulla tempestività che è un punto forte di questa tipologia di lavoro e permette di intervenire per urgenti manutenzioni e messa in sicurezza in tempi rapidissimi;
- non invasività dell’intervento di edilizia acrobatica: da una parte non prevede in nessun modo blocchi eventuali della viabilità e dall’altra non crea problemi a chi lavora o vive dentro l’edificio;
- nei posti dove non è facile avere i permessi di occupazione del suolo pubblico come i centri storici delle grandi città si adattano bene gli interventi di edilizia acrobatica.
Normativa in materia di edilizia acrobatica
Senza dubbio l’edilizia acrobatica può presentare per la sua natura grossi rischi. Ogni volta che si devono svolgere lavori che rientrano in questo settore, infatti, sono necessarie valutazioni attente di ogni caso.
L’art.111 del d.lgs. n. 81/2008, dispone a tal proposito:
“Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi”.
Quindi, l’edilizia acrobatica è permessa solo in presenza di condizioni adeguate. Si continua a preferire le tecniche tradizionali qualora risulti particolarmente pericoloso l’intervento.
In Italia l’edilizia acrobatica non si è ancora diffusa come nel resto dell’Europa.
Ad oggi, non vi è alcuna norma legislativa che ne regoli il funzionamento.
Naturalmente anche per questo settore dell’edilizia sono applicabili le leggi in materia di “prevenzione degli infortuni e del lavoro” e di “dispositivi di protezione individuale”.